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28 Ottobre 2014

validità dell’anno scolastico

Criteri stabiliti per la deroga al numero di assenze consentite ai fini della validità dell’a. s.

Secondo quanto disposto dal Regolamento sulla Valutazione (DPR n. 122/09), ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale” (art. 14 comma 7). La possibilità di deroga è prevista, come da Circolare del MIUR n. 20/2011, solo “per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”.

Il collegio dei docenti, tra le deroghe suggerite dalla Circolare del MIUR, ha considerato valide le assenze per :
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati e continuative e/o saltuarie se riferite alla stessa patologia
• terapie e/o cure programmate;
• donazioni di sangue;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano un giorno di riposo

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